STATUTO ASSOCIAZIONE
“LIBERA ASSOCIAZIONE BLOGGERS”
“L.A.B.”
Articolo 1
E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Libera
Associazione Bloggers", con sede in Via Valle del Canneto snc
04015 Priverno LT.
Articolo 2
L’Associazione da ora e per semplicità detta “L.A.B.”, è una
libera Associazione di fatto, la quale
non abbraccia ideologie politiche o
religiose, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto.
L'Associazione “L.A.B.” persegue i seguenti
scopi:
- diffondere la cultura Bloggers e Vloggers
nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura
Bloggers, Vloggers, letteraria ed artistica in genere,
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare
gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori
sociali, nel campo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione via
Internet, comunemente denominato “BLOG”, affinché sappiano
trasmettere l'amore per la cultura comunicativa ed artistica
come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi
culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e
crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione
permanente;
- porsi
come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori
di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed
espressioni della comunicazione, un sollievo al proprio disagio,
attraverso la creazione di un proprio spazio comunicativo.
- Proporsi
come promotrice al rispetto inerente i Diritti sanciti dall’art.
21 della Costituzione Italiana, proponendo alle Autorità
Competenti, una legge che sancisca il “Riconoscimento dei
Bloggers, Vloggers, come operatori dell’Informazione”
Articolo 3
L'associazione “L.A.B.”
per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie
attività, in particolare:
·
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, corsi di
formazione indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado;
· attività
di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per
educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di
perfezionamento in comunicazione via Internet, istituzioni di
gruppi di studio e di ricerca;
·
attività editoriale: pubblicazione di un “Sito Internet”
contenete un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, Video prodotti dagl’associati, nonché degli studi e
delle ricerche compiute.
Articolo 4
L'associazione “L.A.B.”
è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali.
I soci si
dividono in soci fondatori e soci ordinari
- soci
fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito
in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno
ideale ed economico alla costituzione dell'associazione, e sono
esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci
ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la
permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita
dal Consiglio direttivo;
- Le
quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a
rivalutazione.
Articolo 5
L'ammissione dei
soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente
controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il
rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al
Collegio dei Probiviri.
Articolo 6
Tutti i soci
sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni
assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
della Associazione.
I soci espulsi
possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Articolo 7
Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non
può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea
alla vita associativa.
Articolo 8
Le risorse
economiche dell'associazione sono costituite da:
-
beni, immobili e mobili;
- contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni
altro tipo di entrate.
I contributi
degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali
contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne
determina l'ammontare.
Le elargizioni
in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Articolo 9
L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il Consiglio
direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.
Il bilancio
preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere
depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
Articolo 10
Gli organi
dell’Associazione sono:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio direttivo
- il Presidente;
-
il Collegio dei revisori;
-
il Collegio dei probiviri;
Articolo 11
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto,
atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è
composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati.
In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal
numero dei presenti.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e
col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione
va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno
15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere
assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo verbale.
Articolo 12
L’assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge
il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio
dei probiviri;
-
approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva
il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di
ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario
che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Articolo 13
Il consiglio
direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i
propri componenti.
Il Consiglio
direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2
membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio
direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza
di 2/3 dei soci.
Articolo 14
Il Consiglio
direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “L.A.B.”
Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
-
il Presidente;
- da
almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta
motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio
direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le
singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un
anno;
- elaborare
il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
- stabilire
gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da riportare
nell’albo dell’Associazione.
Articolo 15
Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e
presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai
soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio direttivo.
Articolo 16
Il Collegio dei
revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio
preventivo e consuntivo.
Articolo 17
Il Collegio dei
probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in
carica tre anni.
Decide
insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di
ammissione.
Articolo 18
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Articolo 19
Tutte le cariche
elettive sono gratuite.
Ai soci compete
solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Articolo 20
Per quanto non
previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente
in maniera.

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